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    Allamprese: “replica ai commenti sulla decisione del Tar in merito al ricorso de la Cicogna”

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    In relazione all’ordinanza resa in data 23/09/2010 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, rilevo che ancora una volta, e malgrado l’evidente esito dell’udienza di discussione sulla richiesta di sospensiva del tutto sfavorevole all’istanza formulata dal consigliere Specchio, vengo “tirato in ballo” personalmente come se fossi io il contraddittore processuale dello stesso e del suo Manovratore “giuspolitico”.

    Avrei voluto evitare di commentare l’ordinanza in oggetto, perché spinto da sincero sentimento cristiano, non volevo infierire su un uomo (e mi riferisco al Manovratore) già evidentemente provato dall’ancora parziale, ma evidentemente significativo, insuccesso professionale ancor prima che politico.

    Tra il sottoscritto e il “Manovratore” vi è divergenza di opinione circa l’interpretazione dell’art. 44 comma 9 seconda parte del regolamento consiliare; la circostanza è nota.

    Non per questo il sottoscritto esprime giudizi negativi sulla persona ancor prima che sul professionista.

    A dire il vero neppure esprimo giudizio positivi…

    ..diciamo che..mi astengo…

    Avendo il Comune provveduto ad effettuare le notifiche nel modo ritenuto erroneo dal consiglier-Manovratore, lo stesso ha ritenuto di non dover far partecipare al consiglio comunale del 25 luglio scorso il consigliere Michele Specchio.

    La circostanza dell’ordine impartito direttamente dallo stesso Manovratore è confermata da questi durante una sua recente trasmissione radiofonica, laddove candidamente afferma di aver chiesto al consigliere Specchio di non partecipare al Consiglio Comunale in funzione di un possibile ricorso.

    In altre parole il consigliere Specchio, eletto per fare il consigliere comunale,pur sapendo dello svolgimento dell’adunanza del 25 luglio, su “consiglio” del Manovratore, invece di presentarsi in Consiglio e rendere il suo contributo (…) alla discussione su argomenti importanti quali la lottizzazione Santa Barbara, il Piano Sociale di Zona e il PIRP, resta a casa.

    Il Consigliere Specchio, quindi, promuove ricorso al Tar Puglia, cui chiede di annullare gli atti prodotti da quel consiglio comunale e, in via preliminare, di poter ottenere la sospensione degli effetti degli atti medesimi stante la manifesta fondatezza del diritto da questi fatti valere e la sussistenza del pericolo per l’affidamento dei terzi su provvedimenti che a detta dello stesso sarebbero da annullare.

    Il Tar in data 22/09/2010 ha disposto la comparizione delle parti per discutere della sospensiva.

    Il “Manovratore” durante il Consiglio comunale del 3 settembre, e poi ancora nella commissione urbanistica del 22 e al consiglio comunale del 23 si diceva baldanzosamente sicuro che il TAR avrebbe accolto la sospensiva.

    Lo hanno ascoltato in tanti, ivi compresi molti suoi estimatori.

    Il 23/09/2010, sciogliendo la riserva, il Tribunale Amministrativo rigettava la richiesta di sospensiva motivando che, “ove sussistente, la lesione dei diritti e delle prerogative del consigliere si sarebbe già integralmente consumata, con conseguente venir meno dell’interesse alla tutela cautelare”.

    In altre parole scrive il TAR che anche se fosse valida la richiesta in diritto comunque è irricevibile ed inconferente la richiesta di tutela cautelare perché la lesione del diritto si sarebbe già consumata.

    Non esiste periculum in mora, Caro Specchio, e quindi che mi chiedi la sospensione?

    Al di là della scarna motivazione, il dato pratico è che il TAR ha rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento, che non ha chiesto il sottoscritto, e che il “Manovratore”  si diceva certo di riuscire ad ottenere.

    Per il resto è chiaro che non c’è stata una pronuncia nel merito e che tutto può succedere.

    Adesso leggo che il sommo Manovrator narra ai suoi, mentre il Titanic affonda, che la decisione del TAR è giusta e motivata in maniera ineccepibile (la motivazione consta delle due righe di cui sopra…) e che la richiesta di sospensiva poi rigettata era finalizzata solo ad ottenere l’esercizio della facoltà di richiedere la sentenza in forma breve.

    Lascia intendere il Sommo (ma lasciasse appunti più chiari ai praticanti estensori dei comunicati stampa) che, avendo notificato al Comune il ricorso il 31 agosto e avendo fissato la I Sezione del TAR l’udienza di comparizione il 22 settembre, tra le due date non vi era, in attuazione del nuovo codice del processo amministrativo, i venti giorni previsti – attesa l’applicazione della sospensione feriale dei termini processuali – per poter richiedere la sentenza in forma breve e che l’unico modo per poterla ottenere era abbreviare i termini mediante una richiesta di sospensiva da cui sarebbe conseguita ai sensi dell’art. 54 III comma del nuovo codice amministrativo la non applicazione dei termini processuali.

    La motivazione è farlocca.

    Il termine della notifica venti giorni prima dell’udienza vale solo nel caso di richiesta formulata in sede di udienza cautelare come previsto dall’art. 60 del codice del processo amministrativo;

    In secondo luogo la concessione dell’ausilio della sentenza in forma semplificata, ex. Art. 60 cod. amm. è sottoposta ad una valutazione preliminare del Giudice assunta in conseguenza delle difese dell’altra parte e quindi chiederla non significa automaticamente ottenerla;

    Infine, se non ci fosse stata l’esigenza cautelare la prima udienza sarebbe stata celebrata successivamente al 22 settembre e con il rispetto dei termini per formulare la richiesta di sentenza breve.

    Nessun “espediente processuale” quindi, ma la convinta richiesta di ottenere la sospensione del provvedimento che il TAR ha disatteso, malgrado lo stesso Manovrator più volte in pubblico si dicesse convinto di ottenerla.

    La giustificazione è evidentemente risibile e rende ancora più imbarazzante la posizione del Manovrator il quale può raccontare queste favolette a tupp tupp Marescià e altri due o tre caporali ma a nessuno più.

    Fin qui il diritto. Adesso la politica.

    Sono sinceramente dispiaciuto per il Consigliere Specchio; gli avevo consigliato di non accettare la prepotenza e di ribellarsi alla prevaricazione.

    Non mi ha dato ascolto e adesso è giusto che ne risponda politicamente.

    L’esempio di Specchio è emblematico.

    Nutro sincera stima per il movimentismo politico de“La Cicogna”, per i suoi consiglieri comunali (tranne uno) e per i suoi militanti che continuo a considerare molto migliori del loro fondatore.

    Ma continuare a praticare il mettismo esasperato, inteso come esercizio dell’odio viscerale per l’avversario politico, da distruggere e insultare personalmente e professionalmente, e la rincorsa spasmodica dell’epilogo giudiziale, amministrativa o penale che sia la Magistratura adita, porta a fare la fine di Specchio.

    L’invito, soprattutto ai più giovani militanti della Cicogna, continua essere quello di alienarsi da Metta e cominciare una opposizione costruttiva, nell’interesse della Città, mettendo al servizio del fare le proprie capacità, scrollandosi di dosso l’idea che sia merito dell’anziano manovratore il personale successo elettorale degli stessi.

    Lo dico a tutti i militanti della Cicogna, anche a quelli che non mi risultano essere componenti delle sezioni Unite della Cassazione, e che pur non conoscendomi, divulgano inopportuni ed offensivi giudizi sul sottoscritto cimentandosi in improbabili esegesi dell’ordinanza del TAR.

    In quanto a Metta, che evidentemente non può fare a meno di nominarmi, probabilmente perchè non riesce a rassegnarsi all’idea di avere quarant’anni più di me e di non poter più fare tante, ma tante cose (tra cui sbagliare..)che a me sono ancora concesse, resta sempre l’avviata carriera cabarettistica a cui, incidenti stradali o meno, 34 anni o 34 minuti, ammetto esser più portato del sottoscritto..

    Avv. Michele Allamprese

    Consigliere comunale del Popolo della Libertà

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