In pieno rispetto del diritto di replica, pubblichiamo una nota giunta dall’azienda SAV s.r.l. in merito all’articolo pubblicato su questa testata giornalistica dal titolo «ANOMALIE» SULLA RISTRUTTURAZIONE DELLA MARCONI. A DIRLO È LA REGIONE». L’azienda specifica di seguito alcune questioni tecniche.
«Nel bando e nel disciplinare di gara cd. “a procedura aperta” con offerta economicamente più vantaggiosa, furono inseriti soltanto i criteri per valutare gli elementi quantitativi e qualitativi delle offerte delle imprese partecipanti. Questa società propose (come le altre società partecipanti) un intervento di adeguamento così come previsto dalla normativa tecnica vigente. Successivamente all’aggiudicazione della gara, nonché all’esecuzione delle prove diagnostiche sulla scuola, la società, in ossequio alle Norme Tecniche di Costruzione D.M. 17.1.2018 ed in particolare ai parr. 8.4-8.4.2, trattandosi di costruzioni in classe III ad uso scolastico e di bene tutelato dalla Soprintendenza, determinò il livello di sicurezza nel coefficiente pari a 0,60, presentando apposito progetto esecutivo validato ed accettato dall’amministrazione comunale, ottenendo anche relativa autorizzazione sismica dal Servizio Edilizia Sismica della Provincia di Foggia. Dopo la trasmissione agli uffici regionali, la Regione Puglia fece rilevare al Comune di Cerignola che il bando non era conforme a quanto precedentemente concordato nel disciplinare “interno” sottoscritto, perché non aveva correttamente indicato il coefficiente di adeguamento sismico più alto previsto nell’atto, pari ad “1” (anziché 0,60). Ai sensi dell’art.83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, riportato al punto n.16 del disciplinare di gara, questa società, avvalendosi del cd. “soccorso istruttorio” (che integra qualsiasi carenza e/o irregolarità incolpevole), informata dall’amministrazione comunale di tale disguido, adeguò spontaneamente l’indice così come richiesto dalla Regione Puglia (coefficiente 1), ottenendo l’autorizzazione in variante dagli enti preposti. Non è dunque vero che l’edificio sia stato adeguato agli standards di adeguamento sismico inferiori a quelli previsti nel bando né che la società abbia potuto lucrare alcunché sul bando di gara. Risulta vero documentalmente che: 1 l’edificio risulta migliorato con un coefficiente sismico molto più alto rispetto a quello minimo previsto per legge, sicché l’edificio è molto più sicuro. 2. la SAV srl ha subito, invece, un notevole decremento del margine di utile, in conseguenza dei maggiori e più costosi interventi per l’imprevisto innalzamento del predetto coefficiente».