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    La legislazione italiana e gli pneumatici invernali

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    Che cosa sono gli pneumatici invernali

    Conosciuti anche come gomme termiche, gli pneumatici invernali sono copertoni in grado di mantenere un’elevata aderenza con il fondo stradale anche in caso di temperature inferiori ai 7 gradi e in presenza di neve o ghiaccio. Queste specifiche prestazioni dipendono dalla loro composizione, contenente elevate percentuali di gomma naturale, che gli conferisce una struttura particolarmente morbida. È risaputo infatti che il freddo provoca rigidità delle strutture e quindi anche degli pneumatici che, venendo a contatto con substrati gelati (come sono le strade in inverno) potrebbero indurirsi perdendo aderenza. Grazie alla loro mescola specificatamente progettata per condizioni termiche estreme, queste gomme assicurano un’elevata flessibilità e quindi la massima sicurezza al veicolo. Le loro performance sono ottimali in varie condizioni:
    • in presenza di neve;
    • in presenza di ghiaccio;
    • su fondi bagnati;
    • su fondi fangosi;
    • su fondi asciutti e gelati.

    La presenza di scanalature ultrasottili consente allo pneumatico di penetrare nella neve, nel ghiaccio e nel fango creando una specie di effetto-spazzaneve con un drenaggio più rapido del mezzo acquoso. Infatti sia neve che ghiaccio, a contatto con le gomme termiche e per l’attrito che si viene a creare, si sciolgono trasformandosi in acqua che scola all’esterno con maggiore facilità. Nello stesso tempo, una parte di neve viene catturata all’interno delle scanalature, contribuendo ad ottimizzare l’aderenza su strada del mezzo, riducendo moltissimo il rischio di acquaplaning. Nel complesso quindi il veicolo è in grado di migliorare la trazione e la capacità di frenata.

    Vantaggi offerti dagli pneumatici invernali

    È stato riscontrato che non esiste niente di meglio della neve per garantire aderenza a un veicolo sulla neve stessa, dato che il contatto tra 2 substrati uguali consente la creazione di efficaci forze di attrazione. Inoltre i battistrada estremamente profondi funzionano come spazzaneve che, dopo aver raccolto la neve dal fondo stradale, la eliminano sotto forma di acqua, migliorando il controllo alla guida. Grazie alla loro notevole flessibilità, questi copertoni si usurano più lentamente rispetto a quelli normali, mantenendo nel tempo ottimi standard qualitativi. Passando da fondi gelati ad altri bagnati oppure fangosi, le mescole non modificano le loro prestazioni, garantendo una perfetta aderenza anche in caso di improvvise modificazioni climatiche. Un presupposto per poter sfruttare al meglio tutti i requisiti delle gomme termiche rimane quello di utilizzarle quando le temperature scendono sotto a 7 gradi, dato che sopra a tale valore le loro prestazioni diminuiscono. È sempre necessario acquistare pneumatici con un ottimo rapporto qualità/prezzo e contrassegnati dal logo “M+S” (Mud & Snow) e dal simbolo del fiocco di neve sulla montagna a tre punte, indicanti come gli pneumatici abbiano superato gli specifici test richiesti dal Regolamento Europeo (UE) 661/2009. Sono disponibili on line numerosi comparatori, come ad esempio Prezzi Gomme, che ci consentono paragonare l’offerta migliore per uno pneumatico specifico.

    Che cosa dice la Legislazione Italiana riguardo agli pneumatici invernali

    Tutti gli pneumatici presentano differenti codici di velocità, in relazione a quella massima consentita dal veicolo: questo codice è rappresentato da una lettera riportata sul fianco del copertone. Il presupposto indispensabile perché il veicolo abbia aderenza dipende anche dal grado di gonfiatura delle gomme in quanto soltanto in condizioni ottimali il mezzo non è sottoposto a sovraccarico funzionale. Il Codice della Strada del nostro paese prevede che gli pneumatici termici vengano montati dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, con la possibilità di sostituirli con quelli estivi fino al 15 maggio. Secondo l’articolo 6 della Legge 120/2010, sussiste l’obbligo delle gomme invernali sia per le vetture che per i mezzi pesanti, con variazioni decise dalle singole regioni. Bisogna infatti tenere presente che, in alcune parti d’Italia soprattutto al nord oppure in zone montagnose, la necessità di viaggiare con copertoni termici può risultare più dilatata nel tempo, in relazione alle condizioni climatiche di tali aree. Pertanto sono previste speciali deroghe per tutte le regioni in cui il clima è particolarmente rigido, le precipitazioni nevose sono più abbondanti e le condizioni del fondo stradale possono diventare pericolose anche al di fuori del periodo previsto dal Codice della Strada. Bisogna poi tenere conto del fatto che gli pneumatici invernali sono dotati di un indice di velocità uguale o maggiore di quello segnalato sulla carta di circolazione del veicolo e che pertanto essi possono rimanere montati anche per un lasso di tempo più ampio rispetto a quello previsto. Un aspetto da valutare attentamente quando si parla di gomme da neve è appunto quello dell’indice di velocità, che viene espresso in lettere, secondo le normative attualmente vigenti. Si distinguono 7 diverse categorie, che sono:
    • Q=velocità massima consentita pari a 160 Km/h;
    • R=velocità massima consentita pari a 170 Km/h;
    • S=velocità massima consentita pari a 180 Km/h;
    • T=velocità massima consentita pari a 190 Km/h;
    • H=velocità massima consentita pari a 210 Km/h;
    • V=velocità massima consentita pari a 240 Km/h;
    • ZR=velocità massima consentita superiore a 240 Km/h.

    Su ogni vettura è consentito montare solo e unicamente pneumatici invernali indicati dalla carte di circolazione, dato che ogni vettura si distingue per caratteristiche che devo essere rispettate a tutela del conducente. Per quanto si riferisce alle gomme termiche, il Codice della Strada prevede una deroga poiché vengono ammessi anche pneumatici che hanno un indice di velocità inferiore a quello indicato dal costruttore, a patto che sia comunque superiore a Q. Dal 15 ottobre è possibile montare pneumatici invernali, mentre dal 15 novembre diventa obbligatorio, poiché le prestazioni anti-sdrucciolo da essi garantite rappresentano l’unico mezzo veramente efficace per tutelare i guidatori. È indispensabile utilizzare copertoni omologati e consentiti dal Codice della Strada, tenendo conto che gomme non rispondenti ai requisiti richiesti sono sempre sanzionabili con multe anche molto elevate. L’obbligo entra in vigore al di fuori dei centri abitati, ma i comuni possono richiederlo, a seconda delle condizioni logistiche, anche all’interno delle zone abitate. La circolazione con pneumatici normali presuppone la presenza di catene a bordo, da montare tempestivamente in caso di condizioni ambientali che lo richiedano. Si tratta di situazioni particolarmente impegnative per il conducente che si trova costretto a bloccare il veicolo e a montare le catene da neve. Proprio per questo motivo è preferibile servirsi di pneumatici invernali che vengono montati dal gommista e che per almeno 5 mesi garantiscono al guidatore di essere in regola con le normative del Codice della Strada. Tuttavia è ammesso dalla legge anche l’uso delle cosi dette gomme 4season. Questo tipo di pneumatico si può utilizzare sia nella stagione estiva che in quella invernale, per questo spesso è preferito dagli automobilisti. Bisogna però ricordare che la durata in termini di km percorribili è di solito inferiore a quella degli altri pneumatici. Per evitare quindi di incorrere nelle sanzioni previste, di cui parleremo a breve, è opportuno dotare la propria auto degli pneumatici adeguati. I negozi on line ci permettono una vetrina estremamente ampia di pneumatici tra cui scegliere e prezzi vantaggiosi rispetto ai classici rivenditori. Special Gomme ne è un esempio.

    Sanzioni previste in caso di non ottemperanza

    In caso di circolazione senza gomme invernali montate nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile sono previste sanzioni il cui importo parte da 85 euro per arrivare fino a 338 euro. Esistono variazioni dato che, sulle strade dei comuni in cui sono presenti ordinanze speciali, le multe possono essere minori e avere un importo compreso tra 41 e 169 euro. In tutti i casi ogni regione dispone della facoltà decisionale di modificare le sanzioni in relazione alle condizioni climatiche e ambientali.

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