Nella giornata di ieri si è conosciuto l’esito del ricorso inoltrato dalla Pallavolo Cerignola avverso la sconfitta a tavolino inflitta nella gara di Bisceglie contro la Star Volley: la formazione fucsia si era rifiutata di disputare l’incontro perché sosteneva non ci fossero le condizioni minime di sicurezza sanitaria prescritte dal protocollo. La Corte Sportiva d’Appello ha rigettato il reclamo, confermando così la decisione di primo grado del Giudice Sportivo territoriale della Puglia. Di seguito il dispositivo della sentenza.
La Corte Sportiva di Appello-Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria,
– letto il reclamo in epigrafe ed esaminati i documenti;
– ascoltati il Presidente della Società reclamante Pallavolo Cerignola ssd arl, sig. Matteo Russo ed il Dirigente della Società controinteressata A.S.D. Star Volley Bisceglie, sig. Andrea Montrone, giusta delega del Presidente datata 18/03/2021;
– dato atto che, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del Regolamento Giurisdizionale, l’udienza di discussione del reclamo in oggetto si è svolta in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, con la regolare partecipazione dei soggetti di cui sopra, oltre ai componenti della Corte;
PREMESSO
– che gli episodi contestati risultano descritti inequivocabilmente dall’arbitro nel proprio rapporto di gara;
– che l’arbitro di gara ha verificato ed attestato l’avvenuta sanificazione del terreno di gioco e nel suo rapporto non è stata segnalata la presenza, sugli spalti, di eventuali soggetti privi di mascherina;
– che, nonostante ciò, la Società reclamante rifiutava l’ingresso in campo;
– che, per univoca giurisprudenza sportiva, il rapporto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova;
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Puglia Comunicato Ufficiale n° 4 del 3/03/2021.